Una nuova circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza (Direzione Centrale dell'Immigrazione) indirizzata ai Questori, fornisce "indicazioni per gli adempimenti operativi" a ridosso del termine (15 settembre) per l'avvio delle procedure di emersione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 109/2012.
Tra l'altro si precisano le verifiche che dovranno essere effettuate ai fini del "parere" obbligatorio da trasmettere allo Sportello Unico e gli atti ed operazioni di competenza delle Questure in caso sia di esito positivo che di archiviazione o rigetto dell'istanza di emersione.

Sembra definitivmente chiarito che la regolarizzazione puo' riguardare anche lavoratori  regolarmente soggiornanti ove titolari di permesso di soggiorno che non consenta di lavorare e perfino di autorizzazione al soggiorno per un tempo determinato come ad esempio nel caso di cui all'art. 31 del TU immigrazione (permesso di soggiorno per "assistenza a minore").
La circolare afferma che la questura deve fornire allo Sportello Unico elementi relativi alla sussistenza del requisito di presenza in Italia al 31/12/2011, ma nulla dice circa le "prove" della  presenza. Altro chiarimento riguarda l'obbligo per gli stranieri che ottengono il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della regolarizzazione di versare il contributo previsto per il rilascio del permesso, ma non di sottoscrivere l'accordo di integrazione (che riguarda solo gli stranieri entrati in Italia prima del 10/3/2012).
Avremo modo di ritornare su tali argomenti.  
Per il testo della circolare, tratto da archivio Briguglio v.: Circ. Min. Interno n. 7695 del 12/9/2012