In forza della direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012, pubblicata nella GU n. 96 del 24 aprile, dal 1° giugno al fine di rendere più rapida la definizione dei procedimenti, è stata trasferita ai prefetti la competenza a decidere sulle domande di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentate dal coniuge straniero residente in Italia mentre, se residente all’estero, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. La direttiva si fonda sul fatto che - nel caso di acquisto della cittadinanza disciplinato dall'art. 5 della L. 91/92 - si tratta di atti privi di valutazione discrezionale.Restano ferme le competenze in caso di concessione della cittadinanza a sensi dell'art. 9 (di norma dopo dieci anni di residenza in Italia) da assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. In tal caso i procedimenti sono caratterizzati – spiega la direttiva – “da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l’accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato del richiedente allo status civitatis”. Resta nella competenza del Ministro anche la decisione, positiva o negativa, sulla richiesta di acquisto per matrimonio nella sola ipotesi in cui, durante l’istruttoria emergano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
[bm] testo Direttiva da sito ASGI