Con sentenza TAR Veneto, 3 luglio 2012 n. 923 è stato dichiarato illegittimo il decreto con il quale veniva rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente ex L. 102/2009 con la seguente motivazione: "dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro al personale della questura di Treviso il 28/9/2011 è emerso che il rapporto di lavoro, iniziato tra maggio/giugno 2009 anziché l'1/4/2009 era saltuario ed occasionale senza la fissazione di alcun orario e la pattuizione della retribuzione pertanto non sussistono i requisiti ex art. 1 ter l.102/2009"
Secondo il TAR ha errato l'Amministrazione nel chiamare a partecipare al procedimento di emersione solo il ricorrente datore di lavoro "e non anche, come avrebbe dovuto, il lavoratore, nel cui interesse era anche chiesta la regolarizzazione, lavoratore che, in ipotesi, avrebbe potuto fornire utili elementi istruttori".v. testo sentenza.
La pronuncia - riguardante un caso di "emersione" relativo alla regolarizzazione per colf e badanti disciplinata dall'art. 1 ter della L. 102/2009 - è comunque di attualità, stante l'analoga disciplina prevista dall'art. 5 del recente D.lgs. 109/2012. [bm]
v. testo sentenza da sito www.meltingpot.org
La pronuncia - riguardante un caso di "emersione" relativo alla regolarizzazione per colf e badanti disciplinata dall'art. 1 ter della L. 102/2009 - è comunque di attualità, stante l'analoga disciplina prevista dall'art. 5 del recente D.lgs. 109/2012. [bm]
v. testo sentenza da sito www.meltingpot.org

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