Con sentenza n. 115 del 4 aprile 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». In sostanza la Consulta ha ritenuto in contrasto con gli articoli 3, 23 e 91 co.1 Costiuzione la norma sopra richiava ata del c.d."decreto Maroni" nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti con efficacia normativa e di natura permanente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Resta invece la possibilità di provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, purchè siano "contingibili ed urgenti".
La sentenza è destinata ad avere rilevanza nelle prassi dei comuni sia in materia di iscrizione anagrafica sia di attestazioni di idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento famigliare e del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, considerato l'ampio utilizzo del potere d'ordinanza in tale materie. bm.