Con parere in data 4 ottobre 2012 l'Avvocatura Generale dello Stato fornisce ai richiedenti Ministeri dell'Interno e del Lavoro alcuni chiarimenti circa la prova della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31 dicembre 2012 che, com'è noto, a sensi dell'art. 5 del D.lgs. 109/2012 dev'essere attestata da "documentazione rilasciata da organismi pubblici".
L'Avvocatura sembra accogliere un'interpretazione estensiva di detta espressione, dettata dal favor sanandi, per ricomprendervi la documentazione proveniente comunque da soggetti, sia pubblici che privati purchè esercenti una funzione od un servizio pubblico, e financo da enti stranieri (Es. Consolati) purchè stabiliti in Italia.
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